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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA "MONTI IBLEI"
Art. 1
(denominazione)
La denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata
obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni
geografiche: "Monte Lauro", "Val d’Anapo", "Val
Tellaro", "Frigintini", "Gulfi", "Valle dell’Irminio",
"Calatino", "Trigona-Pancali", è riservata all’olio
extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti neI presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
(varietà di olivo)
1) La denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata
dalla menzione geografica "Monte Lauro", è
riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto
dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente
negli oliveti in misura non inferiore al 90%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 10%.
2) La denominazione di origine controllata "Monti
Iblei". accompagnata dalla menzione geografica
"Val d’Anapo" è riservata all’olio extravergine
di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda
Iblea presente negli oliveti in misura non
inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà
fino al limite massimo del 40%.
3) La denominazione di origine controllata "Monti
Iblei". accompagnata dalla menzione geografica
"Val Tellaro", è riservata all’olio extravergine
di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca
presente negli oliveti in misura non inferiore al
70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 30%.
4) La denominazione di origine controllata "Monti
Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Frigintini",
e riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto
dalla varietà di olivo Moresca presente negli
oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono
concorrere altre varietà fino al limite massimo del
40%.
5) La denominazione di origine controllata "Monti
Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi",
è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto
dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente
negli oliveti in misura non inferiore aI 90%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 10%.
6) La denominazione di origine controllata "Monti
Iblei", accompagnata dalla menzione geografica
"Valle dell’Irminio" è riservata all’olio
extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di
olivo Moresca presente negli oliveti in
misura non inferiore al 60%. Possono concorrere
altre varietà fino al limite massimo del 40%.
7) La denominazione di origine controllata "Monti
Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Calatino",
è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto
dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente
negli oliveti in misura non inferiore al 60%.
Possono concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 40%.
8) La denominazione di origine controllata "Monti
Iblei", accompagnata dalla menzione geografica "Trigona-Pancali",
è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto
dalla varietà di olivo Nocellara Etnea
presente negli oliveti in misura non inferiore al
60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 40%.
Art. 3 (zona
di produzione)
1) La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva di cui all’art. 1 comprende,
nell’ambito del territorio amministrativo delle
province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori
olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire
le produzioni con le caratteristiche qualitative
previste nel presente disciplinare di produzione:
Siracusa:
Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini,
Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli,
Pachino, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini,
Siracusa, Solarino, Sortino.
Ragusa:
Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana,
Modica, Monterosso Almo, Ispica, Ragusa, Santa Croce
Carnerina, Scicli, Vittoria.
Catania:
Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo,
Vizzini, Mazzarone.
2) La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Monte Lauro", comprende
l’intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro,
Ferla.
3) La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Val d’Anapo", comprende,
tutto o in parte l’intero territorio amministrativo
dei seguenti comuni: Sortino, Palazzolo
Acreide, Canicattini Bagni, Siracusa,
Floridia, Solarino, Noto.
Tale territorio è cosi delimitato: da una linea che,
partendo a nord nel punto di incontro fra i
territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini,
segue in direzione est il confine dei comuni di
Carlentini e Melilli fino all’intersezione con la SP
n. 76 "Diddino-Monte Climiti-Dariazza" dentro il
territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte
Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra
del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale
che collega le case Palazzelli, la masseria Fredura
con la SS n. 124; attraversa tale strada al Km. 112
e, sempre in direzione sud, si collega con la strada
interpoderale che unisce la SS 124 con la Sp 14 "Fusco-Canicattini
Bagni-Passo Ladro" al km. 9, collegando la masseria
Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la
masseria Papeo, masseria S. Francesco, Benali di
Sotto, masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi
segue dal km. 9 al Km. 11 la Sp 14, dove prosegue
sempre in direzione sud sulla Sp n. 12 "Floridia-Grotta
Perciata-Cassibile" fino alla strada interpoderale
che dalle case Nava porta fino al confine con il
territorio di Noto; da qui segue, ancora in
direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto
e Siracusa, fino ad intersecare il fiume Cassibile.
Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il
confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla Sp n.
4 "Avola-Manchisi" fino alla intersezione con la SS
n. 287 dove coincide con la delimitazione della
menzione geografica "Val Tellaro" di cui ne segue il
limite in direzione nord abbracciando l’intero
territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo
il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana,
Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al
punto dove delimitazione ha avuto inizio.
4) La zona di produzione
delle olive destinate alla produzione dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "VaI Tellaro", interessa
le colline sud-orientali dei Monti Iblei e
comprende, tutto o in parte, il territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini,
Noto, Ispica, Modica,
Pachino.
Tale territorio è così delimitato: da una linea che
partendo a sud, sulla Sp n. 49 che da Ispica conduce
a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo
Corrado, segue, in direzione est, lungo la stessa Sp
fino all’incrocio con la Sp n. 100 "Burgio-Luparello",
da dove prosegue fino alla trazzera "Burgio-Prevuta"
e da qui, verso est, lungo la strada consortile
"Coste S. Ippolito" fino ad arrivare alla Sp n. 85 "Marzameni-Chiaramida"
che percorre fino alla strada comunale esterna "Pianetti-Serbatoio";
da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul
lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna
"via Vecchia-Guastalla" fino ad incontrare la Sp n.
85 "Marzamemi-Chiaramida" e da qui procede verso est
fino all’incrocio con la Sp n. 19 "Pachino-Noto" che
segue in direzione nord fino ad incontrare la linea
ferroviaria "Noto-Pachino" che costeggia lungo il
lato ovest fino a reincontrare la Sp n. 19 "PachinoNoto";
segue tale strada in direzione nord fino alla
piazzetta “S. Corrado” nel centro urbano di
Palazzolo Acreide. Da qui, in direzione nord,
percorre la SS n. 287 che collega Noto con Palazzolo
Acreide fino all’incrocio della stessa strada con il
confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da
dove prosegue in direzione ovest lungo il confine
tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di
Noto fino ad incontrare il fiume Tellaro. Da qui
procede in direzione sud lungo il fiume Tellaro fino
ad incontrare la Sp n. 22 "Prainito-Renna" e
percorre la stessa strada fino ad incontrare la Sp
n. 17 "Favarotta-Ritellini" fino a "Cozza Rosa" da
dove segue lungo il confine tra le province di
Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte "Favarotta",
da dove continua sulla strada comunale "Commaldo-Superiore"
fino al confine tra il comune di Rosolini ed il
comune di Ispica, percorre la strada per "Cava d’Ispica"
fino alla "Bettola del Capitano", bivio con la SS n.
115, da dove prosegue sulla stessa statale fino
all’incrocio di "Beneventano" e poi al bivio per "Zappulla"
e poi sulla Sp n. 45 "Bugilfezza-Pozzallo" fino alla
strada comunale "Graffetta" fino all’incrocio tra i
comuni di Pozzallo e Modica, segue lungo lo stesso
confine in direzione est e lungo il confine tra il
comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad
incrociare la Sp n. 46 "Pozzallo-Ispica" che
percorre fino all’incrocio con la strada ferrata in
contrada "Garzalla" e da qui, lungo la strada
comunale esterna denominata "Nardella", si prosegue
fino alla "Bufali-Marza" che si percorre fino ad
incontrare il ponte sul "Fosso Bufali" e da qui,
lungo il "Fosso Bufali", si prosegue fino ad
incontrare la Sp n. 49 "lspica-Pachino" che si segue
in direzione est fino a giungere al confine con la
provincia di Siracusa al "Passo Corrado", punto dal
quale la delimitazione ha avuto inizio.
5) La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Frigintini",
comprende, tutto o in parte, il territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa,
Modica, Rosolini.
Tale territorio è cosi delimitato: da una linea che
partendo a sud sulla SS 115, precisamente dalla
"Bettola del Capitano" segue, in direzione nord-est
tutto il confine ovest della zona "VaI Tellaro" fino
al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in
c.da Cozzo Scozzaria. Quindi percorre i confini sud
dei territori comunali di Giarratana e Monterosso
Almo fino ad incrociare i confini dei territori
comunali di Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi e
Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale
di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la Sp
n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue
lungo la Sp n. 10 fino alla SS n. 115 fino al centro
abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla SS n. 115
vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro
abitato di Modica per ricongiungersi alla "Bettola
del Capitano", punto da dove la delimitazione ha
avuto inizio.
6) La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Gulfi",
comprende l’intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi,
Monterosso Almo, Giarratana.
7) La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Valle
dell’Irminio", comprende, tutto o in parte, il
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Ragusa, Scicli, Comiso,
Vittoria, Acate, Modica, Santa
Croce Camerina. Tale territorio è così
delimitato: da una linea che, partendo a sud dal
bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud
la Sp ModicaSampieri e prosegue fino al bivio della
strada Scici-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada
consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera
della Sp Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la
stessa consortile fino a raggiungere la provinciale
e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia
fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la Sp
Scicli-Donnalucata fino alla strada consortile "l’Andolina-Piano
Corvaia-Cudiano" che percorre fino alla Sp Scicli-S.
Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca, in
direzione nord, la Sp per Comiso fino al Km 8 dove
continua sulla Sp per Vittoria che percorre fino
all’incrocio con la nuova strada comunale che,
attraversando la Cooperativa Agri Sud, conduce allo
stradale Vittoria-Scoglitti; superato l’incrocio
prosegue fino allo stradale dell’Alcerito e continua
fino allo stradale del Macchione per immettersi
sulla strada comunale che conduce alla SS n. 115 e
alla ferrovia, da dove prosegue in direzione
nord-est fino al limite di provincia con
Caltanissetta e in direzione est segue tutto il
confine con la provincia di Catania fino a
raggiungere il confine con la zona "Gulfi" che
percorre fino ad incontrare il confine ovest della
zona "Frigintini"; segue, in direzione sud tutto
questo confine fino a ricongiungersi al bivio per
Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto
dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
8) La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Calatino"
comprende, tutto o in parte. il territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone,
Grammichele, Licodia Eubea, Mineo,
Vizzini, S.M. di Ganzaria,
Mazzarrone.
Tale territorio è cosi delimitato; da una linea che
a sud segue il confine della provincia di Catania
con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla SS
194; a ovest segue il confine della provincia di
Catania con la provincia di Caltanissetta e prosegue
con il confine del territorio di S. M. di Ganzaria
con il comune di S. Cono, a nord segue Fiume
Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla SS 417
Catania-Gela; a est segue la SS 194 fino al bivio di
Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini
scalo fino alla SS 417, e da qui fino al fiume
Ferro.
9) La zona di produzione delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "TrigonaPancali",
comprende, tutto o in parte, il territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte,
Ientini, Carlentini, Melilli.
Tale territorio è cosi delimitato: da una linea che,
partendo a sud lungo il confine tra i comuni di
Melilli e Sortino in corrispondenza della Sp n. 30
"Sotto Melilli-Sortino", percorre la stessa
provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato
ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla
periferia nord dello stesso comune segue lungo la
strada comunale che conduce sulla Sp n. 95
“Priolo-Lentini” in prossimità del Km. 151.
Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in
direzione nord fino al confine tra il comune di
Melilli e il comune di Augusta: segue lo stesso
confine fino alla trazzera che dalla contrada "Costa
Aria", procedendo verso nord e costeggiando le case
"RasoIo" e le case "Pandolfi", arriva al nuovo
confine tra il comune di Melilli e il comune di
Augusta: continua lungo lo stesso confine in
direzione nord fino ad incontrare il fiume
Mulinello. Da qui prosegue verso ovest lungo il
fiume Mulinello e incontra la SP n. 95 "Priolo-Lentini"
in prossimità del Km. 140 segue, quindi, la stessa
provinciale fino alla periferia sud del centro
urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo
la provinciale che collega i comuni di Carlentini e
Lentini: prosegue verso ovest lungo il confine
territoriale dei due comuni predetti fino ad
incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la
riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino
ad incontrare la Sp in prossimità del ponte Reina e
la Sp che da Lentini va a Scordia e da qui segue
lungo il confine tra il comune di Francofonte e il
comune di Militello, quindi tra il comune di
Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte
e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi
lungo il confine tra il comune di Sortino,
Carlentini e Melilli fino ad incontrare la Sp n. 30
Sotto Melilli-Sortino nel punto ove la delimitazione
ha avuto inizio.
Art. 4
(caratteristiche dl coltivazione)
1) Le condizioni ambientali e
di coltura degli oliveti destinati alla produzione
dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche
della zona e, comunque, atte a conferire alle olive
ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche
qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei
unicamente gli oliveti situati a una altitudine
compresa tra 80 e 700 metri slm e ricadenti nell’areale
di produzione delle valli, dette localmente "cave",
che si alternano agli altipiani del massiccio dei
Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea,
risalente al Miocene, tranne che nella zona del "Calatino"
dove i terreni hanno origine silicia con venature di
vulcaniti.
2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e
dell’olio. I sesti di impianto variano da 7x7 a
12x12 metri.
3) La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati
alla produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata di cui all’art.
1 deve essere effettuata secondo le modalità
definite nei programmi di lotta guidata.
4) La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata da
seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Valle
dell’Irminio", "VaI Tellaro", "Trigona-Pancali",
deve essere effettuata tra il 20 settembre e il 30
ottobre di ogni anno.
5) La raccolta delle olive destinate alla produzione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Monti Iblei", accompagnata da
una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
"Gulti", "Frigintini", "Calatino", "Monte Lauro",
"Val d’Anapo", deve essere effettuata tra il 20
ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.
6) La raccolta delle olive deve essere effettuata
direttamente dall’albero a mano o con mezzi
meccanici.
7) La produzione massima di olive degli oliveti
destinati alla produzione dell’olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata di cui
all’art. 1 non può superare Kg. 10.000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle
olive in olio non può superare il 18%.
8) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovrà essere riportata attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi di
oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
9) La denuncia di produzione delle olive deve essere
presentata secondo le procedure previste dal DM 4
novembre 1993, n. 573. in unica soluzione.
10) Alla presentazione della denuncia di produzione
delle olive e della richiesta di certificazione di
idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare
la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei
produttori olivicoli ai sensi dell’art. 5, punto 2
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169,
comprovante che la produzione e la trasformazione
delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal
disciplinare di produzione.
Art. 5
(modalità di oleificazione)
1) La zona di oleificazione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Monti Iblei" accompagnata dalla
menzione geografica "Monte Lauro" comprende
il territorio amministrativo dei comuni delimitato
al punto 2 dell’art. 3.
2) La zona di oleificazione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
"Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Val D’Anapo" comprende il
territorio amministrativo dei comuni delimitato al
punto 3 dell'art 3.
3) La zona di oleificazione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
"Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Val Tellaro", comprende il
territorio amministrativo dei comuni delimitato al
punto 4 dell’art. 3.
4) La zona di oleificazione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
"Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Frigintini", comprende il
territorio amministrativo dei comuni delimitato al
punto 5 dell’art. 3.
5) La zona di oleificazione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
"Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Gulfi", comprende il territorio
amministrativo dei comuni delimitato al punto 6
dell’art. 3.
6) La zona di oleificazione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
"Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Valle dell’Irminio", comprende il
territorio amministrativo dei comuni delimitato al
punto 7 dell’art. 3.
7) La zona di oleificazione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione d'origine controllata
"Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Calatino", comprende il
territorio amministrativo dei comuni delimitato al
punto 8 dell’art. 3.
8) La zona di oleificazione dell’olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
"Monti Iblei", accompagnata dalla menzione
geografica "Trigona-Pancali", comprende il
territorio amministrativo dei comuni delimitato al
punto 9 dell’art. 3.
9) Le operazioni di oleificazione devono essere
effettuate entro e non oltre i due giorni successivi
alla raccolta.
10) Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto
processi meccanici atti a produrre oli che
presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Art. 6
(caratteristiche al consumo)
1) All’atto dell’immissione
al consumo l’olio extravergine d’oliva a
denominazione di origine controllata "Monti Iblei",
accompagnata dalla menzione geografica "Monte
Lauro", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: verde;
- odore: di fruttato medio con media sensazione di
erba;
- sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi
di olio;
- punteggio al Panel test: > 7
- numero perossidi: < 12 meq02/Kg.
- K232: < 1,20
- K270: < 0,15
- esenale: > 25 p.p.m.
- polifenoli totali: > 150 p.p.m.
2) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Val d’Anapo", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde;
- odore: di fruttato leggero con media sensazione di
erba;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di
piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi
di olio;
- punteggio al Panel test: > 6,5
- numero perossidi: < 12 meq02/Kg.
- K232:
< 1,50
- K270:
< 0,15
- esenale: > 25 p.p.m.
- polifenoli totali: > 120 p.p.m.
3) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Val Tellaro" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde
- odore: di fruttato medio con leggera sensazione di
erba;
- sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di
olio;
- punteggio al Panel test: > 7
- numero perossidi: < 12 meq02/Kg.
- K232:
< 1,20
- K270:
< 0,15
- esenale:
> 25 p.p.m.
- polifenoli totali: > 150
p.p.m.
4) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Frigintini", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde;
- odore: di fruttato intenso con media sensazione di
erba; - sapore: fruttato con sensazione media di
piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi
di olio;
- punteggio al Panel test: >7
- numero perossidi:
< 10 meq02/Kg.
- K232:
< 1,00
- K270:
< 0,15
- esenale: > 25 p.p.m.
- polifenoli totali:
> 150 p.p.m.
5) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Gulfi" deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde;
- odore: di fruttato intenso con media sensazione di
erba; - sapore: fruttato con sensazione media di
piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi
di olio;
- punteggio al Panel test: > 7
- numero perossidi:
< 10 meq02/Kg.
- K232:
< 1,50
- K270:
< 0,15
- esenale:
> 25 p.p.m.
- polifenoli totali: > 150 p.p.m.
6) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Valle dell’Irminio" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde;
- odore: di fruttato leggero con leggera sensazione
di erba;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di
piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi
di olio;
- punteggio al Panel test: > 6,5
- numero perossidi:
< 10 meq02/Kg.
- K 232:
< 1,20
- K270:
< 0,15
- esenale:
> 25 p.p.m.
- polifenoli totali:
> 120 p.p.m.
7) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Calatino", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde;
- odore: di fruttato leggero con media sensazione di
erba;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di
piccante;
- acidità massima totale espressa in acido oleico,
in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi
di olio;
- punteggio al Panel test: > 6,5
- numero perossidi:
< 12 meq02/Kg.
- K232:
< 1,50
- K270:
< 0,15
- esenale:
> 25 p.p.m.
- polifenoli totali:
> 120 p.p.m.
8) All’atto dell’immissione al consumo l’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Monti Iblei", accompagnata dalla
menzione geografica "Trigona-Pancali", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde;
- odore: di fruttato medio con leggera sensazione di
erba;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di
piccante;
- punteggio al Panel test: > 6,5
- numero perossidi:
< 10 meqo2/kg.
- K232:
< 2,00
- k270:
< 0,12
- esenale:
> 25 p.p.m.
- polifenoli totali:
> 120 p.p.m.
9) Altri parametri non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E..
10) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela
individua e conserva in condizioni ideali un congruo
numero di campioni rappresentativi degli oli di cui
all’art. 1 da utilizzare come standard di
riferimento per l’esecuzione dell’esame
organolettico.
11) E’ in facoltà del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali di modificare con
proprio decreto i limiti analitici soprariportati.
12) La designazione degli oli alla fase di
confezionamento deve essere effettuata solo a
seguito dell’espletamento della procedura prevista
dal DM 4 novembre l993, n 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici.
Art.7 (designazione e
presentazione)
1) Alla denominazione di
origine controllata di cui all’art. 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine",
"scelto", "selezionato", "superiore".
2) E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni
sociali, marchi privati purché non abbiano
significato laudativo o non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
3) L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonché il riferimento
al confezionamento nell’azienda olivicola o
nell’associazione di aziende olivicole o
nell’impresa olivicola situate nell’area di
produzione è consentito solo se il prodotto è stato
ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione
e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda
medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell’olio
extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all’art. 1 devono avvenire
nell’ambito della zona indicata al punto 1 dell’art.
3.
5) Ogni menzione geografica, prevista dell’art. 1
del presente disciplinare, deve essere riportata in
etichetta con dimensione non superiore a quella dei
caratteri con cui viene indicata la denominazione di
origine controllata "Monti iblei".
6) L’uso di altre indicazioni geografiche consentite
ai sensi dell’art. 1, punto 2 del DM 4 novembre
1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute,
fattorie da cui l’olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla
metà di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all’art.1.
7) Il nome della denominazione di origine
controllata di cui all’art. 1 deve figurare in
etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell’etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa. La designazione deve altresì
rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
8) L’olio extravergine di oliva di cui all'art 1
deve essere immesso al consumo in recipienti di
capacita non superiore a litri 5 in vetro o in banda
stagnata.
9) E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di
produzione delle olive da cui l’olio e ottenuto. |